Presupposto e caratteristiche dell'imposta
Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. È un'imposta progressiva, ossia il prelievo cresce in modo più che proporzionale rispetto al reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.
Soggetti passivi
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:
- Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero).
- Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).
- I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.
A decorrere dal 1° gennaio 1999, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti ed emigrati in Stati a regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali) (Art. 10, L. 448/1998).
In particolare va provato che il soggetto emigrato:
- risieda fiscalmente nel paese nella cui anagrafica risulta iscritto e non in Italia (es. contratto di erogazione di acqua, luce, gas, ecc. pagati nel Paese straniero);
- vi svolga effettivamente la propria attività (es. contratto di lavoro);
- abbia trasferito nel Paese a regime fiscale privilegiato anche i propri interessi familiari e sociali oltre a quelli economici (es. iscrizione nelle liste elettorali).
Soggetti residenti
È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno. Per "maggior parte dell'anno" si intende un periodo di almeno 183 giorni in un anno, anche se non continuativo (184 per anni bisestili). È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe. Va precisato (C.M. 201/1996) che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno di arrivo e partenza e i giorni di malattia. Il reddito prodotto in Italia da parte di soggetti non residenti non comporta l'esclusione dall'assoggettamento ad imposta. Il trasferimento all'estero di un soggetto che però mantiene l'abitazione in Italia, e quindi l'assenza più o meno lunga
Base imponibile
L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato, per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (Art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (Artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (Art. 3, c. 1, D.P.R. 917/1986). Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, tassativamente elencati dall'art. 17 (ex art. 16) del D.P.R. 917/1986, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria (Art. 3, c. 2, D.P.R. 917/1986).
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
- i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (Art. 3, c. 2, lettera a), D.P.R. 917/1986);
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (Art. 3, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986);
- gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge (Art. 3, c. 2, lettera d), D.P.R. 917/1986);
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544 (Art. 3, c. 2, lettera d-bis), D.P.R. 917/1986).
Il reddito complessivo (Art. 8, D.P.R. 917/1986) deriva dalla somma dei singoli redditi che appartengono ad una delle seguenti categorie (Art. 6, D.P.R. 917/1986):
- Redditi di lavoro dipendente (Artt. 49 - 52, D.P.R. 917/1986);
- Redditi di lavoro autonomo (Artt. 53 - 54, D.P.R. 917/1986);
- Redditi fondiari (Artt. 25 - 43., D.P.R. 917/1986);
- Redditi di capitale (Artt. 44 - 48, D.P.R. 917/1986);
- Redditi di impresa (Artt. 55 - 66, D.P.R. 917/1986);
- Redditi diversi (Artt. 67 - 71, D.P.R. 917/1986).
Esenzioni
L'IRPEF non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:
- redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno);
- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
- rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Calcolo dell'IRPEF netta
Reddito complessivo - Oneri deducibili e rendita abitazione principale = Reddito imponibile
Reddito imponibile X aliquote = IRPEF lorda
IRPEF lorda - detrazioni IRPEF = IRPEF netta ==FINANZIARIA 2008
nuove aliquote no tax area per lavoratori sotto gli 8000 €, per i pensionati sotto 7500 €, per i lavoratori autonomi sotto i 4800 €. 23% fino a 15000 € 27% da 15000 € a 28000 € 38% da 28000 € a 55000 € 41% da 55000 € a 75000 € 43% per importi superiori a 75000 € |