COMMISIONE EUROPEA |
La commisione europea è l'organo con funzioni esecutive e di iniziativa legislativa. |
Dal 2004 è formata da un commissario di ciascun Stato membro, ma la Costituzione ha previsto che in futuro il numero dei commissari non potrà essere superiore a due terzi del numero degli Stati membri. |
I commissari devono operare nell'interesse della Unione e sono indipendenti dai singoli Stati. |
La commissione è diretta da un Presidente, che ha il compito di definire gli orientamenti; in particolare il Presidente attribuisce gli incarichi ai singoli commissari, nomina i vicepresidenti e può richiedere le dimissioni obbligate dei commissari. |
La Costituzione prevede anche la partecipazione alla Commissione, con il ruolo di vicepresidente, del ministro degli Affari ester dell'Unione, che viene nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo in accordo con il presidente della Commissione ed è responsabile della politica ester dell'Unione. |
La designazione del Presidente viene compiuta del Consiglio europeo a maggioranza qualificata e in seguito è soggetta alla approvazione del Parlamento europeo; la designazione dei commissari viene compiuta del presidente della Commissione in accordo con il Consiglio europeo e in seguito i commissari sono soggetti collettivamente, insieme al Presidente e al ministro degli Esteri, alla approvazione del Parlamento. |
Il Parlamento può votare una mozione di censura nei confronti della Commissione e obbligarla a dimettersi.
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La Commissione europea: |
- presenta le proposte di atti normativi;
- provvede alla esecuzione del bilancio;
- coordina e attua le politiche comunitarie;
- svolge una vigilanza sulla applicazione del diritto comunitario e sul rispetto degli obblighi comunitari.
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CORTE DI GIUSTIZIA
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La Corte di giustizia è l'organo giurisdizionale della Unione europea. |
È formata da un giudice per ogni Stato membro, nominato di comune accordo dagli Stati membri per sei anni, ed è competente principalmente in materie di: |
- ricorsi per inadempimento degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri;
- risoluzione delle questioni pregiudiziali comunitarie.
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Accanto alla Corte di giustizia opera il Tribunale di prima istanza o Tribunale della Unione europea, formato da almeno un giudice per ogni Stato membro e competente in materia di ricorsi diretti per ottenere l'annulamento di un atto comunitario illegittimo o il risarcimento dei danni. |
Le decisioni del Tribunale sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di giustizia. |
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