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DIRITTO

 

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Lo stato: l'unione europea

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COMMISIONE EUROPEA
La commisione europea è l'organo con funzioni esecutive e di iniziativa legislativa.
Dal 2004 è formata da un commissario di ciascun Stato membro, ma la Costituzione ha previsto che in futuro il numero dei commissari non potrà essere superiore a due terzi del numero degli Stati membri.
I commissari devono operare nell'interesse della Unione e sono indipendenti dai singoli Stati.
La commissione è diretta da un Presidente, che ha il compito di definire gli orientamenti; in particolare il Presidente attribuisce gli incarichi ai singoli commissari, nomina i vicepresidenti e può richiedere le dimissioni obbligate dei commissari.
La Costituzione prevede anche la partecipazione alla Commissione, con il ruolo di vicepresidente, del ministro degli Affari ester dell'Unione, che viene nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo in accordo con il presidente della Commissione ed è responsabile della politica ester dell'Unione.
La designazione del Presidente viene compiuta del Consiglio europeo a maggioranza qualificata e in seguito è soggetta alla approvazione del Parlamento europeo; la designazione dei commissari viene compiuta del presidente della Commissione in accordo con il Consiglio europeo e in seguito i commissari sono soggetti collettivamente, insieme al Presidente e al ministro degli Esteri, alla approvazione del Parlamento.

Il Parlamento può votare una mozione di censura nei confronti della Commissione e obbligarla a dimettersi.

La Commissione europea:
  • presenta le proposte di atti normativi;
  • provvede alla esecuzione del bilancio;
  • coordina e attua le politiche comunitarie;
  • svolge una vigilanza sulla applicazione del diritto comunitario e sul rispetto degli obblighi comunitari.
 

CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di giustizia è l'organo giurisdizionale della Unione europea.
È formata da un giudice per ogni Stato membro, nominato di comune accordo dagli Stati membri per sei anni, ed è competente principalmente in materie di:
  • ricorsi per inadempimento degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri;
  • risoluzione delle questioni pregiudiziali comunitarie.
 
Accanto alla Corte di giustizia opera il Tribunale di prima istanza o Tribunale della Unione europea, formato da almeno un giudice per ogni Stato membro e competente in materia di ricorsi diretti per ottenere l'annulamento di un atto comunitario illegittimo o il risarcimento dei danni.
Le decisioni del Tribunale sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di giustizia.

 

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