il corso mercurio

 

diritto

 

 

DIRITTO

 

1. Lo stato

a Lo stato e la società
a Forme di stato e governo
a Lo stato e la costituzione
a Lo stato e le relazioni internazionali
a L'unione europea

 

2. L'odinamento costituzionale

a Il Parlamento
a Gli istituti di democrazia diretta e indiretta
a Il Presidente della Repubblica
a Il Governo

 

3. Le garanzie costituzionali

a I diritti e i doveri dei cittadini
a La giustizia costituzionale

 

4. L'amministrazione della giustizia

a L'attività giurisdizionale e la magistratura
a La giustizia civile
a La giustizia tributaria
a La giustizia penale

 

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responsabilitÀ del governo: la responsabilità di ministri è una responsabilità sia politica sia giuridica.

RESPONSABILITÀ POLITICA

I membri del Governo sono responsabili nei confronti del Parlamento e, indirettamente, nei confronti degli elettori.

Il Presidente del Consiglio è responsabile giuridicamente per gli atti compiuti in violazione di norme giuridiche.
La responsabilità giuridica è una responsabilità:
  • civile, per i danni causati ingiustamente a terzi (sono competenti i giudici ordinari);
  • amministrativa, per i danni causati alla pubblica amministrazione (è competente la Corte dei conti);
  • penale, per i reati commessi (sono competenti i giudici ordinari).

In materia penale un membro del Governo può essere giudicato soltanto in seguito alla richiesta di autorizzazione a procedere da parte del cosiddetto tribunale dei ministri e della concessione della autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza o del Senato (che può negarla, a maggiornanza assoluta, per la tutela di preminenti interessi pubblici).

 
 
 
I principali atti relativial potere esecutivo sono:
  • la nomina del Presidente del Consiglio e, su sua proposta o designazione, dei ministri;
  • l'autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi e della emanazione degli atti normativi del Governo;
  • la nomina dei funzionari pubblici e l'emanazione degli atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;
  • la ratifica dei trattati internazionali (previa autorizzazione con legge del Parlamento per i trattati politici o più importanti) e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento;
  • il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.
 
funzione normativa del governo: Il Governo può emanare atti normativi, contenenti norme giuridiche generali ed astratte.Gli atti normativi del Governo comprendono atti normativi primari o aventi forza di legge (decreti legislative e decreti legge) e secondari (regolamenti amministrativi).
 

DECRETI LEGISLATIVI

I decreti legislativi o delegati sono emanati dal Governo in base e nei limiti di una legge di delegazione del Parlamento.
In particolare, la legge di delegazione deve indicare i principi o criteri direttivim, l'oggetto o gli oggetti della delega e il termine entro il quale deve essere esercitata.
 

DECRETI LEGGE

I decreti legge possono essere emanati dal Governo di sua iniziativa ma soltanto in casi straordinari di necessità e di urgenza.
I decreti legge devono essere presentati immediatamente al Parlamento per la conversione in legge e decadono dall'inizio, o retroattivamenti, se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni.
È espressamente vietata la reiterazione dei decreti legge non convertiti.
 

REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI

I regolamenti amministrativi sono atti normativi secondari con una forza o efficaciainferiore alla legge.

I regolamenti si distinguono in:

  • secutivi, quando contengono norme di esecuzione delle leggi o di atti aventi forza di legge;
  • integrativi, quando contemplano le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge;
  • indipendenti, quando disciplinano materie non regolate da fonti primarie;
  • delegati, quando disciplinano alcune materie in seguito alla delegazione contenuta in una legge o in un atto avente forza di legge;
  • organizzativi, quando contengono norme relative alla organizzazione della PA.
 
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