governo: è il titolare del potere esecutivo e svolge sia una attività amministrativi in senso stretto. |
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ATTIVITÀ DI GOVERNO E AMMINISTRATIVA |
L'attività di governo è diretta a realizzare un determinato programma politico; l'attività amministrativa in senso stretto p esecutiva, invece, è diretta a soddisfare concretamente i bisogni pubblici e a dare esecuzione alle leggi.
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Il Governo è formato da organi necessari e non necessari o eventuali. |
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ORGANI NECESSARI DEL GOVERNO
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Gli organi governativi necessari sono:
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- il Consiglio dei ministri, formato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dai singoli ministri, che stabilisce l'indirizzo politico e garantisce l'unità dell'azione del Governo;
- il Presidente del Consiglio dei ministri, che dirige la politica generale del Governo e promuove e coordina l'attività dei singoli ministri (rispetto ai quali ha un ruolo di superiorità dal punto di vista politico ma non dal punto di vista giuridico);
- i ministri, che partecipano al Consiglio dei ministri e dirigono un ministero.
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ORGANI NON NECESSARI DEL GOVERNO |
Gli organi governativi non necessari sono: |
- il vicepresidente del Consiglio dei ministri, che svolge la funzione di supplente del Presidente del Consiglio in caso di impedimento temporaneo;
- i ministri senza portafoglio, che partecipano al Consiglio dei ministri incaricati di svolgere le funzioni stabilite dalla legge o delegate con un decreto ministeriale;
- icommissari straordinari, che sono organi nominati temporaneamente per realizzare specifici obbiettivi di interesse pubblico.
Altri organi non necessari sono il Consiglio di GAbinetto(con funzioni preparatorie delle riunioni del Consiglio dei ministri) e i contatti interministeriali (con funzioni preparatorie ed esecutive in alcune materie).
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formazione del governo: è regolata da alcune norme costituzionali e dalla prassi o consuetudine costituzionale. |
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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO |
Il procedimento di formazione del Governo si svolge nelle seguenti fasi. |
- Dimissioni del Governo: il Presidente del Consiglio in carica presenta le dimissioni del GOverno al Presidente della Repubblica, che di regola le accetta ma con riserva. Il GOverno dimissionario rimane in carica fino al giuramento del nuovo Governo, ma soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione o urgenti.
- Consultazioni: il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni, ricevendo le più alte cariche istituzionali dello Stato e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, e può assegnare un mandato esplorativo.
- Incarico: al termine delle consultazioni o dell'eventuale mandato esplorativo il Capo dello Stato affida l'incarico di formare il nuovo Governo. Di regola la persona incaricata accetta con riserva, rinunciando all'incarico (in questo caso il Presidente della Repubblica può procedere a nuove consultazioni o sciogliere anticipatamente il Parlamento) o accettando l'incarico.
- Nomina: in seguito alla accettazione dell'incarico, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e , su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri.
- Giuramento: dopo la nomina il Presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento davanti al Capo dello Stato e da questo momento il nuovo Governo entra in carica, ma soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione o urgenti.
- Voto di fiducia: entro dieci giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi davanti al Parlamento e chiedere la fiducia sul programma politico. Se entrambe le Camere concedono la fiducia, il Governo entra in carica a pieno titolo; se anche soltanto una delle dei Camere non concede la fiducia, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri è obbligato a presentare le dimissioni.
- Crisi di governo: una crisi di governo può essere parlamentare o extraparlamentare.
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Una crisi è parlamentare quando è convocata, anche soltanto in una Camera, dalla mancata approvazione della mozione di fiducia iniziale, dalla approvazione di una mozione di sfiducia successiva oppure dal voto contrario su una questione di fiducia. |
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