presidente della repubblica: è il Capo dello Stato e rappresenta la unità nazionale. |
| La nostra Costituzione configura il Presidente della Repubblica come organo indipendente e imparziale, incaricato di garantire l'osservanza della Costituzione e il rispetto dell'equilibrio tra i poteri dello Stato. |
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ELEZIONE |
L'elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 rappresentanti per ogni Regione (a esclusione dela Valle d'Aosta che ha un solo delegato) e convocato dal Presidente dela Camera dei deputati di regola 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale.
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L'elezione del Presedente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene il voto di almeno 2/3 dei componenti della assemblea elettiva in uno dei primi tre scrutini o, in mancanza, della maggioranza assoluta dei componenti a partire dal quarto scrutinio. |
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REQUISITI DELLA CARICA
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Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia il godimento dei diritti civili e politici e almeno 50 anni si età.; il Capo dello Stato, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, rimane in carica per sette anni, decorrenti dal giuramento fatto davanti al Parlamento in seduta comune dopo l'elezione, ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.
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SUPPLENZA |
In caso di impedimento temporaneo o permanente, cioè di una situazione oggettiva che non gli consenta di fatto di svolgere le sue funzioni, la Costituzione prevede la supplenza o sostituzione del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. |
Il supplente può compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione e rimane in carica fino a quando il Capo dello Stato può riprendere a esercitare le sue funzioni (nel caso di un impedimento temporaneo) o fino al giuramento del nuovo Capo dello Stato (nel caso di un impedimento definitivo). |
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PREROGATIVE |
A garanzia della sua indipendenza e autonomia, la Costituzione riconosce al Capo di Stato alcune prerogative. |
Irresponsabilità: il Presidente della Repubblica non è resonsabile giuridicamente per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto la responsabilità di tali è assunta dal Governo con la contrfirma, salvo che per i reati presidenziali di alto tradimento (consistente nella intesa con uno Stato nemico) o di attentato alla Costituzione (consistente in un colpo di Stato diretto a sovvertire illegalmente l'ordine costituzionale). |
Se si verifica un reato presidenziale il Capo dello Stato viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. |
Il Presidente della Repubblica invece è responsabile giuridicamente per gli atti privati, cioè per gli atti che compie come privato cittadino, salvo il riconoscimento di una immunità penale fino al termine del suo mandato.
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Inoltre il Presidente della Repubblica è responsabile dal punto di vista politico nei confronti del Parlamento e indirettamente dei cittadini. |
Tutela penale: il Presidente della Repubblica è tutelatoin sede penale, con la previsione di specifici reati che riguardano la lesione fisica o morale della sua persona oppure la sua irresponsabilità |
Prerogative economiche: al Presidente della Repubblica sono riconosciuti un assegno personale, come indennità di carica, e una dotazione, che comprende alcune proprietà immobiliari e uno stanziomento annuale in denaro per l'esercizio delle sue funzioni. |
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