il corso mercurio

 

diritto

 

 

DIRITTO

 

1. Lo stato

a Lo stato e la società
a Forme di stato e governo
a Lo stato e la costituzione
a Lo stato e le relazioni internazionali
a L'unione europea

 

2. L'odinamento costituzionale

a Il Parlamento
a Gli istituti di democrazia diretta e indiretta
a Il Presidente della Repubblica
a Il Governo

 

3. Le garanzie costituzionali

a I diritti e i doveri dei cittadini
a La giustizia costituzionale

 

4. L'amministrazione della giustizia

a L'attività giurisdizionale e la magistratura
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a La giustizia tributaria
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presidente della repubblica: è il Capo dello Stato e rappresenta la unità nazionale.
La nostra Costituzione configura il Presidente della Repubblica come organo indipendente e imparziale, incaricato di garantire l'osservanza della Costituzione e il rispetto dell'equilibrio tra i poteri dello Stato.
 
 
 
ELEZIONE

L'elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 rappresentanti per ogni Regione (a esclusione dela Valle d'Aosta che ha un solo delegato) e convocato dal Presidente dela Camera dei deputati di regola 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale.

L'elezione del Presedente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene il voto di almeno 2/3 dei componenti della assemblea elettiva in uno dei primi tre scrutini o, in mancanza, della maggioranza assoluta dei componenti a partire dal quarto scrutinio.

 

 
 

REQUISITI DELLA CARICA

Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia il godimento dei diritti civili e politici e almeno 50 anni si età.; il Capo dello Stato, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, rimane in carica per sette anni, decorrenti dal giuramento fatto davanti al Parlamento in seduta comune dopo l'elezione, ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

 
 
SUPPLENZA
In caso di impedimento temporaneo o permanente, cioè di una situazione oggettiva che non gli consenta di fatto di svolgere le sue funzioni, la Costituzione prevede la supplenza o sostituzione del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.
Il supplente può compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione e rimane in carica fino a quando il Capo dello Stato può riprendere a esercitare le sue funzioni (nel caso di un impedimento temporaneo) o fino al giuramento del nuovo Capo dello Stato (nel caso di un impedimento definitivo).
 
PREROGATIVE
A garanzia della sua indipendenza e autonomia, la Costituzione riconosce al Capo di Stato alcune prerogative.
Irresponsabilità: il Presidente della Repubblica non è resonsabile giuridicamente per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto la responsabilità di tali è assunta dal Governo con la contrfirma, salvo che per i reati presidenziali di alto tradimento (consistente nella intesa con uno Stato nemico) o di attentato alla Costituzione (consistente in un colpo di Stato diretto a sovvertire illegalmente l'ordine costituzionale).
Se si verifica un reato presidenziale il Capo dello Stato viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene sottoposto al giudizio della Corte costituzionale.

Il Presidente della Repubblica invece è responsabile giuridicamente per gli atti privati, cioè per gli atti che compie come privato cittadino, salvo il riconoscimento di una immunità penale fino al termine del suo mandato.

Inoltre il Presidente della Repubblica è responsabile dal punto di vista politico nei confronti del Parlamento e indirettamente dei cittadini.
Tutela penale: il Presidente della Repubblica è tutelatoin sede penale, con la previsione di specifici reati che riguardano la lesione fisica o morale della sua persona oppure la sua irresponsabilità
Prerogative economiche: al Presidente della Repubblica sono riconosciuti un assegno personale, come indennità di carica, e una dotazione, che comprende alcune proprietà immobiliari e uno stanziomento annuale in denaro per l'esercizio delle sue funzioni.

 

 

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