| democrazia diretta e indiretta: la democrazia indiretta ricorre quando il corpo elegge i suoi rappresentanti, che hanno il compito di decidere le questioni di interesse generale; la democrazia diretta, invece, si verifica quando il corpo elettorale decide personalmente le questioni di interesse generale. |
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Il corpo elettorale è costituito da tutti coloro che hanno l'elettorato attivo, cioè il diritto di votare nelle elezioni. |
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DIRITTO DI VOTO |
In base alla Costituzione il diritto di voto è:
- universale, in quanto viene riconosciuto a tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e l'età stabilita dalla legge;
- personale, in quanto deve essere esercitato in prima persona dall'elettore e non può essere delegato ad altr persone;
- uguale, in quanto il voto di ogni elettore non deve subire intimidazioni o pressioni;
- segreto, in quanto l'elettore deve votare senza che si sappia come ha votato.
La Costituzione definisce il voto come un diritto e come dovere civico.
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| elezioni: sono il sistema attraverso il quale gli elettori scelgono i loro rappresentanti |
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Le elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica si svolgono con un sistema elettorale di tipo proporzionale, in quanto i seggi parlamentari vengono assegnati ai partiti e ai gruppi politici in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni.
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Per entrambe le Camere è stat istituita una circoscrizione Estero, per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, alla quale sono attribuiti un numero fisso di deputati (12) e senatori (6). |
I partiti e i gruppi politiciche partecipano alle elezioni devono presentare una lista di candidati, che deve essere contraddistinta da un contrassegno o simbolo e può essere una lista autonoma oppure una lista collegata ad altre liste in una coalzione. |
Al momento della presentazione delle liste i partiti o le coalizioni devono presentare il loro programma e indicare la persona del capo del partito o della coalizione. |
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ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
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Il procedimento per eleggere la Camera dei deputati si svolge nel seguente modo:
- individuazione dei partiti e delle coalizioni di partiti che hanno superato le soglie di sbarramento, cioè la percentuale minima di voti nazionale validi che consente di partecipare all'assegnazione dei seggi;
- ripartizione dei seggi alivello nazionale tra i partiti e le coalizioni di partiti che superano lo sbarramento;
- attribuzione del premio di maggioranza, che consente in ogni caso al partito o alla coalizione di maggioranza di raggiungere almeno il 55% dei seggi;
- distribuzione dei seggi a livello circoscrizionale tra le diverse liste o coalizioni di liste.
Al termine del procedimento elettorale viene effettuata la proclamazione dei parlamentari, in base all'ordine con il quale i candidati sono stati inseriti nelle rispettive liste.
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ELEZIONI PER IL SENATO |
Il procedimento per eleggere il Senato della Repubblica è simile a quello adottato per la Camera dei deputati. |
Anche nelle elezioni per il Senato è prevista una soglia di sbarramento e un eventuale premio di maggioranza, che può essere assegnato al partito o al gruppo di partiti che ha ottenuto la maggioranza dei voti quando raggiunge il 55% dei seggi del Senato. |
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