il corso mercurio

 

diritto

 

 

DIRITTO

 

1. Lo stato

a Lo stato e la società
a Forme di stato e governo
a Lo stato e la costituzione
a Lo stato e le relazioni internazionali
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2. L'odinamento costituzionale

a Il Parlamento
a Gli istituti di democrazia diretta e indiretta
a Il Presidente della Repubblica
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3. Le garanzie costituzionali

a I diritti e i doveri dei cittadini
a La giustizia costituzionale

 

4. L'amministrazione della giustizia

a L'attività giurisdizionale e la magistratura
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procedimento legislativo ordinario
 
FASI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento legislativo relativo a una legge ordinaria prevede le seguenti fasi.
  • iniziativa: consiste nella presentazione a una Camera di una proposta di legge (redatta in articoli e accompagnata da una relazione) da parte di uno o più parlamentari, del Governo o di altri soggetti o organi indicati dalla legge.

La proposta di legge viene assegnata dal Presidente della Camera, in sede referente oppure in sede deliberate, alla commissione parlamentare competente per materia

La commissione in sede referente (procedura ordinaria) esamina il progetto di legge, propone eventuali emendamenti e lo trasmette all'assemblea con una o più relazioni; invece la commissione in sede deliberante o legislativa (procedura decentrata) dicute e vota il progetto di legge articolo per articolo e nel testo finale, a meno che non venga richiesto il passaggio in aula (ma questa ultima procedura non è consentita per le proposte di legge più importanti, come le leggi costituzionali o elettorali).

  • Discussione e votazione: comprende la discussione e votazione dei singoli articoli (con gli eventuali emendamenti), la dichiarazione di voto dei gruppi parlamentari e la votazione finale dell'intero progetto di legge).
  • Approvazione: richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che devono rappresentare la maggioranza dei componenti della Camera.

Camera che deve approvarla nello stesso identico testo o, altrimenti, deve essere inviata nuovamente alla prima Camera e così di seguito fino alla approvazione dello stesso testo.

  • Promulgazione: è l'atto con il quale il Capo dello Stato dichiara in modo solenne che la legge è stata approvata del Parlamento. Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge al Parlamento con un messaggio motivato (veto sospensivo) ma, se il Parlamento approva nuovamente la legge, di regola è obbligato a promulgarla.
  • Pubblicazione ed entrata in vigore: la pubblicazione di una legge viene effettuata mediante la sua inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dela Repubblica italiana e la riproduzione nella Gazzetta Ufficiale, mentre l'entrata in vigore di solito si verifica dopo 15 giorni dalla pubblicazione (cosiddetta vacatio legis), a meno che non sia indicato un termine diverso.
 
 
 
PrOcedimento legislativo costituzionale: la Costituzione repubblicana è una cositituzione rigida e può essere modificata soltanto con un procedimento di revisione costituzionale.
 
CARATTERI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento costituzionale richiede:
  • due votazioni in ciascuna Camera;
  • almeno tre mesi tra la prima e la seconda votazione di ogni Camera;
  • almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 

 
REFERENDUM COSITUZIONALE
Se nella seconda votazione la proposta di legge cosituzionale è stata approvata da meno di 2/3 dei componenti di una Camera, entro sei mesi è possibile chiedere un referendum costituzionale (la richiesta può essere presentata da 1/5 dei componenti di una Camera, da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali).
Il referendum costituzionale è valido qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto che vi partecipano e può dare un risultato favorevole (se i SÌ sono più numerosi dei NO) o sfavorevole (se i NO sono uguali o più numerosi dei SÌ) alla legge costituzionale.

 

 

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