| procedimento legislativo ordinario |
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Il procedimento legislativo relativo a una legge ordinaria prevede le seguenti fasi. |
- iniziativa: consiste nella presentazione a una Camera di una proposta di legge (redatta in articoli e accompagnata da una relazione) da parte di uno o più parlamentari, del Governo o di altri soggetti o organi indicati dalla legge.
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La proposta di legge viene assegnata dal Presidente della Camera, in sede referente oppure in sede deliberate, alla commissione parlamentare competente per materia
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La commissione in sede referente (procedura ordinaria) esamina il progetto di legge, propone eventuali emendamenti e lo trasmette all'assemblea con una o più relazioni; invece la commissione in sede deliberante o legislativa (procedura decentrata) dicute e vota il progetto di legge articolo per articolo e nel testo finale, a meno che non venga richiesto il passaggio in aula (ma questa ultima procedura non è consentita per le proposte di legge più importanti, come le leggi costituzionali o elettorali).
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- Discussione e votazione: comprende la discussione e votazione dei singoli articoli (con gli eventuali emendamenti), la dichiarazione di voto dei gruppi parlamentari e la votazione finale dell'intero progetto di legge).
- Approvazione: richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che devono rappresentare la maggioranza dei componenti della Camera.
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Camera che deve approvarla nello stesso identico testo o, altrimenti, deve essere inviata nuovamente alla prima Camera e così di seguito fino alla approvazione dello stesso testo.
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- Promulgazione: è l'atto con il quale il Capo dello Stato dichiara in modo solenne che la legge è stata approvata del Parlamento. Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge al Parlamento con un messaggio motivato (veto sospensivo) ma, se il Parlamento approva nuovamente la legge, di regola è obbligato a promulgarla.
- Pubblicazione ed entrata in vigore: la pubblicazione di una legge viene effettuata mediante la sua inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dela Repubblica italiana e la riproduzione nella Gazzetta Ufficiale, mentre l'entrata in vigore di solito si verifica dopo 15 giorni dalla pubblicazione (cosiddetta vacatio legis), a meno che non sia indicato un termine diverso.
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| PrOcedimento legislativo costituzionale: la Costituzione repubblicana è una cositituzione rigida e può essere modificata soltanto con un procedimento di revisione costituzionale. |
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CARATTERI DEL PROCEDIMENTO |
Il procedimento costituzionale richiede: |
- due votazioni in ciascuna Camera;
- almeno tre mesi tra la prima e la seconda votazione di ogni Camera;
- almeno la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
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Se nella seconda votazione la proposta di legge cosituzionale è stata approvata da meno di 2/3 dei componenti di una Camera, entro sei mesi è possibile chiedere un referendum costituzionale (la richiesta può essere presentata da 1/5 dei componenti di una Camera, da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali). |
Il referendum costituzionale è valido qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto che vi partecipano e può dare un risultato favorevole (se i SÌ sono più numerosi dei NO) o sfavorevole (se i NO sono uguali o più numerosi dei SÌ) alla legge costituzionale. |
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