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PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE: FONDI PER RISCHI E ONERI

 

Fondi per rischi ed oneri

Il testo della norma che definisce la voce Fondi per rischi e oneri è il seguente: « ... Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza».

La voce pertanto comprende i fondi per fronteggiate determinati rischi e oneri futuri e non costituisce una posta rettificativa o correttiva di valori iscritti all'attivo.

Le passività che danno luogo alla costituzione degli accantonamenti possono essere di due tipi: quelli relativi a passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati, e quelli per passività probabili relative a perdite originate da situazioni esistenti alla data di bilancio ma caratterizzate da uno stato di incertezza (ad esempio l'esito di vertenze in corso, un contenzioso con le autorità tributarie).

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili: Comprende tutti gli oneri di previdenza e assistenza diversi dal «Trattamento di fine rapporto».

Fondo per imposte: Comprende tutti gli accantonamenti per debiti fiscali probabili, di importo c/o data di sopravvenienza indeterminati, relativi a contenziosi o a imposte differite (a esempio su plusvalenze a tassazione rateizzata).

Altri fondi: Comprende i fondi costituiti a fronte di un onere diverso dai precedenti. Gli esempi più ricorrenti sono: fondi per garanzia prodotti, resi e rettifiche di fatturazione, buoni sconto e operazioni a premio, rischi su cambi, per lavori ciclici di manutenzione e revisione (ad esempio delle navi e degli aeromobili), per spese di ripristino di beni gratuitamente devolvibili, per spese di disattivazione cantieri, eccetera

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: Rappresenta l'ammontare accantonato per il trattamento di fine rapporto effettuato dalla società ai sensi dell’ art. 2120 Codice civile.

 

 

 

 

 

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